Regolamento
Art. 64
1 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Gli ispettori generali eseguono, d'ordine del ministro, ispezioni agli uffici di pubblica sicurezza allo scopo di verificare:
a) il modo con cui procedono, in ciascuno ufficio, i diversi servizi, o i risultati ottenuti, sia per la prevenzione dei reati, sia per le ricerche e per l'arresto dei delinquenti, sia per il mantenimento dell'ordine pubblico;
b) l'idoneità, l'operosità ed il contegno dei funzionari di ogni grado;
c) il modo con cui sono tenuti gli uffici;
d) le condizioni statiche, igieniche e di decenza dei locali destinati ad uffici di pubblica sicurezza ed alle caserme delle guardie di città.
Delle ispezioni di ciascun ufficio l'ispettore generale dovrà compilare una relazione particolareggiata, tacendo quelle proposte che crederà necessarie per il buon andamento del servizio di ciascuna sua parte, non tralasciando di segnalare quei funzionari, i quali si distinguono in modo speciale nell'adempimento dei loro doveri, rendendosi meritevoli della fiducia dei cittadini e della considerazione dei superiori.
Potranno inoltre gli ispettori generali essere inviati in qualsiasi Comune del Regno in cui reati di eccezionale gravità e l'ordine pubblico e la pubblica incolumità, gravemente minacciati, richiedano la direzione e l'intervento di un funzionario superiore, ed essere incaricati dal ministro di eseguire inchieste attinenti ai servizi dipendenti dal Ministero dell'interno.
Ad essi potrà anche essere affidata temporaneamente la reggenza di qualche ufficio di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-64