Art. 62
RegolamentoCapo IX

Art. 62

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In vigore dal 30 ott 1909
Gli ufficiali di pubblica sicurezza non potranno recarsi nè in trasferta, nè in missione, senza la preventiva autorizzazione scritta. Se l'attendere l'autorizzazione potrà recar danno al servizio che è urgente di compiere, l'ufficiale di pubblica sicurezza, sotto la propria responsabilità, potrà recarsi, in trasferta, dandone però immediato avviso al prefetto, sottoprefetto o questore, e chiedendo la ratifica. La ratifica non dovrà essere concessa quando non sia stata riconosciuta l'impossibilità per l'urgenza, di chiedere e di attendere la prescritta preventiva autorizzazione.
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