Art. 60
RegolamentoCapo IX

Art. 60

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In vigore dal 30 ott 1909
Pei servizi di vigilanza sui treni verrà corrisposto ai funzionari un compenso di lire tre per ogni dodici ore di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-60