Regolamento›Capo IX
Art. 60
77 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Pei servizi di vigilanza sui treni verrà corrisposto ai funzionari un compenso di lire tre per ogni dodici ore di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-60