Art. 58
RegolamentoCapo IX

Art. 58

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In vigore dal 24 gen 1919
La misura dell'indennità di trasferta è fissata in lire sette al giorno pei funzionari retribuiti con stipendio non superiore a lire duemila, ed in lire nove per tutti gli altri. Colle dette indennità restano compensate anche le spese di viaggio. La misura dell'indennità di missione sarà calcolata in base ai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1416 e 23 maggio 1907, n. 428.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2074 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La misura delle indennita' di trasferta pei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 58 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e' fissata in ragione di due terzi di quella giornaliera di missione ad essi spettante. In niun caso pero', l'indennita' predetta potra' essere inferiore a lire dodici. Con essa restano compensate anche le spese di viaggio". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica avra' vigore fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-58