Art. 57
RegolamentoCapo IX

Art. 57

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In vigore dal 30 ott 1909
Gli ufficiali ed impiegati inviati a prestare servizio temporaneo, fuori della propia residenza, in altri uffici di pubblica sicurezza, saranno sempre considerati in missione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-57