Art. 54
RegolamentoCapo VII

Art. 54

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In vigore dal 30 ott 1909
La censura è pronunciata dal prefetto, il quale deve inviare immediatamente al Ministero il relativo decreto e le giustificazioni addotte dal funzionario od impiegato punito. La censura può essere pronunciata anche dal direttore generale della pubblica sicurezza.
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