Regolamento›Capo VII
Art. 54
71 / 91In vigore dal 30 ott 1909
La censura è pronunciata dal prefetto, il quale deve inviare immediatamente al Ministero il relativo decreto e le giustificazioni addotte dal funzionario od impiegato punito.
La censura può essere pronunciata anche dal direttore generale della pubblica sicurezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-54