Art. 53
RegolamentoCapo VI

Art. 53

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In vigore dal 30 ott 1909
I prefetti ed eventualmente i capi delle altre amministrazioni, dopo aver controllate le note informative dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza dipendenti, comunicheranno a ciascuno di essi le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale. La dichiarazione di ricevuta di tale comunicazione dovrà allegarsi al rispettivo foglio informativo, assieme alle osservazioni e chiarimenti che l'impiegato credesse produrre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-53