Art. 51
RegolamentoCapo VI

Art. 51

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In vigore dal 30 ott 1909
Noi casi in cui gli ufficiali od impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza siano comandati a prestare servizio ad altri uffici, le note informative che li riguardano saranno compilate dai rispettivi capi di servizio dai quali dipendono e controllate dai capi dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-51