Art. 49
RegolamentoCapo VI

Art. 49

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In vigore dal 30 ott 1909
Le note informative degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero. Devono comprendere le notizie riguardanti le qualità fisiche, morali, ed intellettuali degli ufficiali ed impiegati, nonché quelle riguardanti il servizio cui sono addetti, il modo con cui lo disimpegnano, l'attitudine eventualmente addimostrata alle funzioni del grado superiore. Esse riguarderanno il periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, e dovranno essere inviate al Ministero non più tardi del 31 gennaio dell'anno susseguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-49