Art. 47
RegolamentoCapo V

Art. 47

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In vigore dal 30 ott 1909
Il ministro potrà pure, con decreto motivato e sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, conferire promozioni straordinarie alla classe o al grado immediatamente superiore a quegli ufficiali che si siano distinti in modo affatto speciale nel compiere qualche servizio d'importanza assolutamente eccezionale. In questi casi non è richiesta la deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-47