Regolamento›Capo V
Art. 46
63 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto gli ispettori generali, i questori, i vice questori ed i commissari di 1ª classe, il quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico, o per salvare la vita di cittadini, potrà ottenere una promozione straordinaria alla classe o al grado immediatamente superiore, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione, condotta ed attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso.
Tali requisiti e meriti d'entità eccezionale, precisa, e ben determinata, dovanno essere riconosciuti da apposita Commissione provinciale, che sarà convocata ogniqualvolta il prefetto ne avrà riconosciuta la opportunità. Essa sarà presieduta dal prefetto e composta dal presidente del tribunale civile e penale, dal procuratore del Re, dal giudice istruttore presso lo stesso tribunale e dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.
Sulla deliberazione della Commissione provinciale dovrà essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina.
Le deliberazioni della Commissione provinciale ed il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina saranno motivate.
Le proposte saranno sottoposte al ministro e le sue decisioni sono definitive.
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