Art. 45
RegolamentoCapo V

Art. 45

62 / 91
In vigore dal 30 ott 1909
I reclami degli ufficiali ed impiegati preteriti nelle promozioni di classe, tanto per titolo di merito, quanto per titolo di semplice anzianità, dovranno essere presentati entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui siano stati promossi gli ufficiali od impiegati che li seguono nel ruolo, e saranno sottoposti al Consiglio d'amministrazione e disciplina con le nuove informazioni che dovranno essere assunte. Il Consiglio esaminerà se il reclamo debba essere respinto, ovvero, se il ricorrente abbia acquistato titoli per la promozione nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione, ovvero, infine, se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel quale caso l'anzianità del ricorrente sarà quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito. Il provvedimento del ministro è definitivo.
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