Art. 44
RegolamentoCapo V

Art. 44

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In vigore dal 30 ott 1909
L'esclusione dalla promozione di classe, a titolo di semplice anzianità, pronunciata dal ministro, in seguito al voto motivato dal Consiglio di amministrazione o disciplina, è temporanea e dura fino a quando l'ufficiale od impiegato, che ne è colpito, non avrà dato prove convincenti di essersi emendato. I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-44