Regolamento›Capo V
Art. 43
60 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Non ostante il risultato degli esami il ministro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, può, in seguito al parere del Consiglio di amministrazione e disciplina del personale, ritardare la promozione di grado agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza che nel frattempo fossero stati colpiti da punizione disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.
Nel decreto sarà determinato il periodo di tempo pel quale la promozione dovrà essere ritardata.
Il provvedimento del ministro è definitivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-43