Art. 42
RegolamentoCapo V

Art. 42

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In vigore dal 30 ott 1909
Le promozioni di classe, escluse quelle degli ispettori generali e questori, le quali si conseguono per titolo di anzianità, sono conferite, salvo il disposto degli , o per merito o per anzianità nelle seguenti proporzioni: 1° per i commissari: in ragione di tre quarti per merito e di un quarto per anzianità; 2° pei vice commissari e pei delegati: in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità; 3° per gli archivisti: in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità; 4° per gli applicati: in ragione di un terzo per merito e di due terzi per anzianità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-42