Regolamento›Capo V
Art. 40
57 / 91In vigore dal 30 ott 1909
La graduatoria degli applicati, che avranno superato l'esame, sarà compilata collocando tutti gli impiegati di prima classe e poi quelli di seconda; gli uni e gli altti in ragione dei punti riportati.
A parità di punti si terrà conto dell'anzianità di ruolo, alla data del decreto che indice l'esame.
Ai fini della graduatoria suddetta saranno considerati di seconda classe gli applicati che avessero conseguita la promozione alla prima classe, dopo la pubblicazione del decreto che indice l'esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-40