Regolamento›Capo V
Art. 38
55 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Nell'esame di idoneità le prove sono tre, due teoriche ed una pratica.
Sono ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportati sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti.
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