Regolamento›Capo V
Art. 35
52 / 91In vigore dal 30 ott 1909
Per gli esami di promozione al grado di commissario sarà, di volta in volta, nominata una Commissione composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un professore di Università, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un capo divisione del Ministero dell'interno o da un ispettore generale di pubblica sicurezza.
Un funzionario amministrativo, addetto alla Direzione generale di pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-35