Art. 33
RegolamentoCapo V

Art. 33

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In vigore dal 30 ott 1909
Le promozioni sono di grado o di classe. Sono promozioni di grado quelle ai posti di ispettore generale, questore, vice questore e commissario di quarta classe. Sono egualmente promozioni di grado quelle ai posti di archivista capo e di archivista di seconda classe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-33