Art. 27
RegolamentoCapo III

Art. 27

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In vigore dal 15 giu 1941
Gli alunni che avranno superato il primo ed il secondo esame. teorico pratico, e che dai prefetti saranno stati dichiarati idonei, al avranno diritto alla nomina a vice commissario o a delegato di pubblica sicurezza di quarta classe, secondo la graduatoria di ammissione e man mano che si verificheranno delle vacanze.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-27