Art. 24
RegolamentoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 15 giu 1941
Al termine del corso di polizia scientifica, gli alunni dovranno sostenere un esame teorico pratico sulle materie contenute nel programma, annesso al presente regolamento (Allegato A). Per conseguire l'idoneità, in detto esame occorre avere riportato i sette decimi dei punti complessivi o non meno di sei decimi in ciascuna materia.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-24