Art. 21
RegolamentoCapo II

Art. 21

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In vigore dal 30 ott 1909
I vincitori dei concorsi agli impieghi nell'Amministrazione della pubblica sicurezza saranno nominati alunni. Le guardie di città dichiarate vincitrici del concorso ai posti di applicato di pubblica sicurezza, conseguiranno senz'altro la nomina a mano a mano che vi saranno posti disponibili, ed avranno la precedenza sugli estranei all'Amministrazione di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-21