Art. 20
RegolamentoCapo II

Art. 20

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In vigore dal 30 ott 1909
Qualora gli aspiranti estranei all'Amministrazione non riuscissiro a guadagnare tutti i posti a loro assegnati nel decreto che indice l'esame, i rimanenti posti saranno occupati dalle guardie di città che abbiano raggiunto i punti necessari per conseguire la idoneità. Analogamente si procederà a vantaggio degli estranei all'Amministrazione, se le guardie di città vincitrici del concorso non saranno sufficienti a coprire il numero dei posti a loro riservati nel decreto che indice l'esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-20