Art. 19
RegolamentoCapo II

Art. 19

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In vigore dal 30 ott 1909
I posti di applicato di terza classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, non riservati per legge ai sotto ufficiali dell'esercito o dell'armata, si conferiscono: a) per un terzo alle guardie di città che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio alla data del decreto che indica l'esame; b) per due terzi agli altri aspiranti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-19