Art. 17
RegolamentoCapo II

Art. 17

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In vigore dal 30 ott 1909
Se le prove scritte si debbono fare in Roma soltanto, la Commissione esaminatrice riunita determina in ciascun giorno su quale delle materie indicate nel programma debba cadere l'esperimento e formula il tema. Se le prove scritte debbono farsi in sedi diverse, la Commissione esaminatrice riunita determina l'ordine in cui debbono tenersi le prove e formula i temi; ogni tema sarà redatto in tanti esemplari quante sono le sedi di esame e ciascun esemplare, chiuso in piego suggellato, sarà consegnato direttamente, o trasmesso per mezzo dei prefetti, al presidente del Comitato di vigilanza di ciascuna sede. Non più tardi delle 10 antimeridiane di ciascun giorno, il presidente della Commissione esaminatrice, o il presidente dei singoli Comitati di vigilanza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro e dà lettura del tema. Quando l'esame si faccia in più sedi, il presidente dovrà aprire la busta contenente il tema, senza romperne i suggelli e dopo averne fatto constatare l'integrità.
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