Art. 10
RegolamentoCapo II

Art. 10

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In vigore dal 5 gen 1933
Oltre i requisiti richiesti dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per essere ammessi al concorso, per la nomina a volontario nella carriera di ufficiale di P. S., occorre aver conseguita la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso una delle Università o uno degli istituti superiori Regi o liberi del Regno. Per essere ammesso al concorso per la carriera d'ordine P. S., occorre aver conseguita l'ammissione ai licei classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici, di cui all' della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quello dell'istituto magistrale, secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o essere in possesso del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale, di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o aver conseguito l'ammissione agli istituti industriali giusta l' del R. decreto 31 ottobre 1923, numero 2523.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-20;666#art-r-10