Statuto›Capo II
Art. 7
7 / 33In vigore dal 24 set 1909
L'Amministrazione nominerà nel proprio seno un presidente che durerà in carica quattro anni.
Egli non sarà soggetto al sorteggio di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-7