Art. 6
StatutoCapo II

Art. 6

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In vigore dal 24 set 1909
Le elezioni si faranno ogni due anni e nella prima domenica di gennaio. Saranno pure valevoli i voti mandati per lettera scritta e firmata di proprio pugno da coloro che si trovassero fuori del Comune e presentata da un elettore prima dello spoglio. Gli eletti dureranno in carica quattro anni; nel primo biennio dopo la prima nomina e dopo le elezioni generali se ne sorteggeranno due; in seguito scadranno per turno.
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