Statuto›Capo II
Art. 6
6 / 33In vigore dal 24 set 1909
Le elezioni si faranno ogni due anni e nella prima domenica di gennaio.
Saranno pure valevoli i voti mandati per lettera scritta e firmata di proprio pugno da coloro che si trovassero fuori del Comune e presentata da un elettore prima dello spoglio.
Gli eletti dureranno in carica quattro anni; nel primo biennio dopo la prima nomina e dopo le elezioni generali se ne sorteggeranno due; in seguito scadranno per turno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-6