Art. 31
StatutoTitolo II

Art. 31

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In vigore dal 24 set 1909
L'amministrazione della Società amichevole sarà pure composta di cinque membri, uno delegato dall'amministrazione della scuola e quattro eletti da e fra tutti gli allievi della scuola che siano in regola colle condizioni stabilite dalla Società stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-31