Art. 29
StatutoTitolo II

Art. 29

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In vigore dal 24 set 1909
La Società amichevole delegherà due membri incaricati della revisione dei conti e di far osservare il presente statuto e le disposizioni del fondatore e pubblicherà nella scuola ed all'albo pretorio la sua relazione annuale, fermo però il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-29