Art. 28
StatutoTitolo II

Art. 28

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In vigore dal 24 set 1909
La Società amichevole oltre ai sussidi e tasse che essa potrà creare nel proprio seno, riceverà dall'amministrazione della scuola, oltre alla prima tassa d'ammissione degli allievi della scuola stessa, la tassa stabilita dall', lire cento annue, ed avrà facoltà di far uso dei locali della scuola. In caso che questi non convenissero, l'amministrazione della scuola pagherà alla Società amichevole lire trenta annuali affinché si procuri locali propri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-28