Art. 26
StatutoCapo V

Art. 26

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In vigore dal 24 set 1909
Per l'insegnamento saranno scelte dall'amministraziono persone che per capacità e moralità diano garanzia di bene disimpegnare le loro funzioni secondo i programmi scolastici e di conservare alla scuola il suo prestigio sì intellettualmente che moralmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-26