Statuto›Capo V
Art. 24
24 / 33In vigore dal 24 set 1909
Saranno ammessi nella scuola tutti coloro che si presenteranno non tenendo conto della loro origine, purchè soddisfino alle condizioni del regolamento amministrativo dell'Istituto, pagando inoltre una prima tassa di ammissione di una lira, ed una quota annuale di centesimi sessanta, che andranno a favore della Società amichevole, di cui è cenno nel seguente titolo II, essendo che l'iscrizione alla scuola comprende per sè stessa anche l'iscrizione alla Societa amichevole anzidetta.
All'atto dell'iscrizione si rimetterà ad ogni allievo una copia del presente statuto ed uno di quello della Società amichevole.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-24