Statuto›Titolo I›Capo I
Art. 2
2 / 33In vigore dal 24 set 1909
Essa ha per iscopo di impartire durante la stagione invernale a per un periodo di tre o quattro mesi, l'insegnamento elementare e nozioni d'arte con particolare riguardo alle arti fabbrili e nozioni relative alle organizzazioni operaie, avendo di mira specialmente le cooperative e le istituzioni di previdenza sociale. La scuola sarà diurna e serale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-2