Art. 19
StatutoCapo III

Art. 19

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In vigore dal 24 set 1909
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario, il quale potrà essere scelto fra i membri dell'Amministrazione, purchè disimpegni gratuitamente tale ufficio, e devono essere firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza. Quando alcuno dei medesimi si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-19