Art. 18
StatutoCapo III

Art. 18

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In vigore dal 24 set 1909
Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta s'intende respinta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-18