Statuto›Capo III
Art. 16
16 / 33In vigore dal 24 set 1909
Le convocazioni si fanno dal presidente con invito scritto, con indicazione delle principali materie da trattarsi, consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta e almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-16