Art. 13
StatutoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 24 set 1909
Spetta all' Amministrazione: 1° di deliberare i bilanci ed i conti annuali, non che sull'impiego degli avanzi, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico: 2° di determinare i contratti da farsi a norma di legge; 3° di promuovere l'accettazione dei legati, delle eredità e delle donazioni fatte in favore dell'Opera; 4° di nominare o licenziare gli impiegati ed i salariati. 5° di stabilire un turno di visite alla scuola per la voluta sorveglianza; 6° di compilare l'orario annuale delle lezioni; 7° di proporre le modificazioni occorrenti allo statuto organico ed al regolamento disciplinare; 8° di prendere tutti i provvedimenti nell'interesse dell'istituzione in base alle leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-13