Statuto›Capo II
Art. 13
13 / 33In vigore dal 24 set 1909
Spetta all' Amministrazione:
1° di deliberare i bilanci ed i conti annuali, non che sull'impiego degli avanzi, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico:
2° di determinare i contratti da farsi a norma di legge;
3° di promuovere l'accettazione dei legati, delle eredità e delle donazioni fatte in favore dell'Opera;
4° di nominare o licenziare gli impiegati ed i salariati.
5° di stabilire un turno di visite alla scuola per la voluta sorveglianza;
6° di compilare l'orario annuale delle lezioni;
7° di proporre le modificazioni occorrenti allo statuto organico ed al regolamento disciplinare;
8° di prendere tutti i provvedimenti nell'interesse dell'istituzione in base alle leggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-13