Statuto›Capo II
Art. 11
11 / 33In vigore dal 24 set 1909
Il capitale donato dal signor Squillario Giovanni per la fondazione della scuola è stato investito in rendita pubblica intangibile.
Se ne spenderanno annualmente gli interessi maturati; le eccedenze non potranno mai superare la rendita di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-11