Art. 11
StatutoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 24 set 1909
Il capitale donato dal signor Squillario Giovanni per la fondazione della scuola è stato investito in rendita pubblica intangibile. Se ne spenderanno annualmente gli interessi maturati; le eccedenze non potranno mai superare la rendita di un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-11