Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 set 1909
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CCLXVI (Dato a Roma, il 29 luglio 1909), col quale si modificano le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione della piazza di Genova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-29;266#art-1