Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 8 set 1909
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CCLXV (Dato a Racconigi, il 25 luglio 1909), col quale si stabilisce il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno il deposito di munizioni da guerra di Casarsa (Udine).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-25;265#art-1