Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 28 set 1909
Con opportuno regolamento interno da approvare dal ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le materie ed i programmi d'insegnamento, gli orari, le vacanze annuali, le norme per gli esami, le tasse scolastiche e quanto altro giovi al regolare funzionamento della scuola e delle officine. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1909. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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