Art. 5

Art. 5

5 / 8
In vigore dal 28 set 1909
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un rappresentante del Ministero, che la presiede, di un rappresentante della Provincia, da uno del Comune e da uno della Camera di commercio. Il direttore della scuola fa parte, di diritto, della Giunta di vigilanza la quale sceglie nel suo seno un vice presidente ed un segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-19;284#art-5