Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 set 1909
Per essere ammesso, alla scuola occorre aver compiuto il 12° anno di età ed essere fornito del titolo che abilita all'ammissione al 1° corso della scuola tecnica. Di anno in anno sarà stabilito il numero dei posti disponibili, ed ove le domande di ammissione superino questo numero, si provvederà alla scelta per esame.
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