Art. 15
15 / 19In vigore dal 2 nov 1909
Gli insegnanti esercitano gli uffici loro rispettivamente assegnati sotto la vigilanza della direttrice o del direttore, ed hanno le responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o dalla direttrice o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu gravi da infliggersi alle alunne, a norma del regolamento interno della scuola.
II Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per le trattazioni di quegli altri argomenti che fossero dal direttore o dalla direttrice sottoposti al suo esame.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-15