Art. 14
14 / 19In vigore dal 2 nov 1909
Il direttore o la direttrice e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno però, udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore o la direttrice potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.
La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.
Il direttore o la direttrice e gli insegnanti scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari, secondo le norme del titolo 7° del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Le maestre assistenti sono nominate dal ministro su proposta della Giunta di vigilanza.
Il personale di servizio è nominato dalla Giunta coll'approvazione del ministro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-14