Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 2 nov 1909
La Direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore o alla direttrice di essa che per queste funzioni corrispone direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-11