Art. 72
RegolamentoTitolo II

Art. 72

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In vigore dal 19 ago 1909
L'approvazione delle liquidazioni finali per le vendite di beni avvenute prima dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908 e la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del residuo prezzo ed interessi seguiranno a norma dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-72