Art. 66
Regolamento

Art. 66

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In vigore dal 19 ago 1909
L'esazione coattiva degli interessi e delle rate di prezzo successive al primo decimo è fatta con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 797.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-66