Art. 59
Regolamento

Art. 59

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In vigore dal 19 ago 1909
La consegna del fondo è fatta secondo le indicazioni e le descrizioni contenute negli atti di stima e negli altri documenti, di cui ciascun offerente può prendere notizia dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta ed è fatta constare da apposito processo verbale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-59